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crowdfunding e novita' dal regolamento europeo

È entrato da pochi giorni in vigore il Regolamento UE n. 2020/1503, il c.d. Regulation on European Crowdfunding Service Providers for Business, altrimenti conosciuto come Regolamento ECSP.


Questo Regolamento si propone di introdurre importanti novità per i fornitori di servizi e le piattaforme di crowdfunding; di armonizzare le regole di comportamento a livello europeo e di aumentare sia le capacità di raccolta sul mercato dei capitali che quelle di investimento su base transfrontaliera.


Nel contesto italiano l’introduzione del Regolamento contribuirà ad uniformare il quadro normativo nazionale, la cui disciplina è in parte contenuta nel “Regolamento sulla raccolta di capitali tramite portali on-line”, adottato con Delibera Consob n. 18592/2013, e nelle Disposizioni sulla raccolta del risparmio da parte dei soggetti non bancari”, adottate con la Delibera di Banca d’Italia n. 584/2016, per quanto concerne il lending crowdfunding.

Le piattaforme di crowdfunding, già operative alla data di entrata in vigore, avranno un anno per adeguarsi alla nuova normativa potendo continuare ad operare secondo le regole nazionali fino al 10 novembre 2022 o fino al rilascio di un’autorizzazione ai sensi di tale Regolamento, se tale data è anteriore.


La normativa europea si applicherà ai fornitori di servizi di equity crowdfunding, debt crowdfunding e lending crowdfunding, con l’esclusione dei prestiti peer-to-peer ai privati, a cui continueranno ad applicarsi le normative locali.


Fornire servizi di crowdfunding con il nuovo regolamento


Le persone giuridiche che intendano fornire servizi di crowdfunding dovranno presentare una domanda di autorizzazione all’Autorità competente del proprio Stato membro, dimostrando di rispettare i requisiti previsti dal Regolamento ECSP, anche in termini di capitale minimo.


L’Autorità, che in Italia non è stata ancora formalmente designata, sarà poi formalmente incaricata dell’attività di vigilanza sugli stessi, sotto la supervisione dell’ESMA – Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati -, che istituirà un registro dei fornitori di servizi di crowdfunding autorizzati, che operano nell’UE.


I fornitori di crowdfunding che otterranno l’autorizzazione avranno diritto ad un passaporto europeo, che gli consentirà di operare in tutti gli Stati Membri, nei quali faranno richiesta di svolgere l’attività.


Le Autorità europee, in particolare ESMA ed EBA, sono state chiamate a definire le regole applicative e gli standard di dettaglio con riferimento ad alcuni profili della nuova normativa, che riguardano in particolare la valutazione dei rischi dell’investimento, la verifica della correttezza dei dati forniti, la gestione dei conflitti di interesse e le procedure di reclamo da parte degli investitori.

Il limite di raccolta massima di capitale di rischio per ogni impresa sarà fissato a € 5 milioni nell’arco di un anno, a fronte dell’attuale limite di € 8 milioni previsto dalla disciplina nazionale.


Inoltre, tutti i fornitori di servizi di crowdfunding saranno chiamati a definire e attuare adeguate politiche di analisi, valutazione e selezione dei progetti di investimento proposti sulle rispettive piattaforme, in modo da limitare il livello di esposizione ai rischi ed assicurare un trattamento equo dei potenziali investitori e clienti.



Le tutele per gli investitori


Il Regolamento ECSP introduce una serie di disposizioni a tutela degli investitori, suddivisi in due categorie: investitori “sofisticati” e “non sofisticati”.


I fornitori di servizi di crowdfunding dovranno presentare ai potenziali investitori un prospetto informativo standardizzato con tutti i dettagli chiave dell’investimento – c.d. Key Investment Information Sheet – KIIS – e saranno tenuti ad eseguire un test d’ingresso di verifica in relazione agli investitori non sofisticati, per valutare l’appropriatezza degli investimenti sulla base dell’esperienza, degli obiettivi di investimento, della situazione finanziaria e della comprensione di base dei rischi legati all’investimento.

In caso di investimenti di un ammontare superiore all’importo più elevato tra 1.000 € o il 5% del patrimonio netto dell’investitore, il fornitore di servizi di crowdfunding dovrà avvertire l’investitore sui rischi e ottenere un consenso esplicito e una dimostrazione di piena comprensione dell’investimento e dei relativi rischi.

Procedure specifiche e più stringenti interesseranno il conflitto di interessi e il trattamento dei reclami.


Questa premessa, sebbene corposa, era necessaria per contestualizzare il fenomeno del crowfunding, alla luce delle nuove disposizioni regolamentari, e per comprendere quali possono essere le nuove frontiere soprattutto nel settore immobiliare.


Fonte: (www.quifinanza.it)



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