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OBBLIGHI DEI PORTALI

La possibilità di raccogliere capitale di rischio tramite portali on-line è stata accompagnata fin dall’inizio, nel nostro Paese, dalla predisposizione di un set di tutele e di protezioni mirato a rendere l’ambiente particolarmente affidabile per gli investitori, specialmente quelli “non professionali”. L’impianto regolamentare, infatti, prevede una serie di doveri (tanto per i gestori dei portali che per gli investitori) e di diritti (per gli investitori) mediante i quali proteggere il pubblico risparmio. I principali obblighi possono essere sintetizzati come segue:

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- la gestione di portali è riservata a due categorie di soggetti per garantire l’affidabilità e la qualità del servizio svolto dagli stessi:

a) ai soggetti autorizzati dalla Consob e iscritti in un apposito registro tenuto dalla medesima Autorità (sezione ordinaria);

b) alle banche e alle imprese di investimento (SIM) già autorizzate alla prestazione di servizi di investimento (i c.d. “gestori di diritto”, annotati nella sezione speciale del registro tenuto dalla Consob).​

 

- i portali devono mettere a disposizione degli investitori le informazioni sugli emittenti e sulle singole offerte attraverso apposite schede redatte secondo un modello standard previsto dalla Consob. Tra le informazioni da fornire agli investitori, rilevano specifici obblighi di disclosure quali: il Business Plan dell’offerente, i curriculum vitae dei promotori/organi sociali, i rischi specifici dell’offerta, l’informativa contabile;

 

- il Gestore può considerare  che la campagna sia terminata con successo solo se una quota non inferiore al 5% dell’aumento di capitale effettivamente realizzato è sottoscritta alternativamente: da investitori professionali, fondazioni bancarie, incubatori di start-up innovative “certificati” o investitori a supporto delle piccole e medie imprese. Per investitori “professionali” s’intendono i clienti professionali privati di diritto e su richiesta nonché i clienti professionali pubblici di diritto e su richiesta mentre, sono definiti “investitori a supporto delle piccole e medie imprese” coloro i quali dispongono di un valore del portafoglio di strumenti finanziari, inclusi i depositi in contante, superiore a € 500.000, ed hanno effettuato, nell’ultimo biennio, almeno tre investimenti nel capitale sociale o a titolo di finanziamento soci in PMI, ciascuno dei quali per un importo almeno pari a € 15.000 oppure hanno ricoperto, per almeno dodici mesi, la carica di amministratore esecutivo in piccole e medie imprese diverse dalla società offerente; la soglia in questione può essere ridotta al 3%;

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- ai Gestori di portali è vietato detenere i fondi raccolti: la provvista necessaria al perfezionamento degli ordini viene costituita, per ciascuna offerta, in un conto indisponibile destinato all’offerente acceso presso “i soggetti che ricevono e perfezionano gli ordini”, come definiti dall’art. 2, comma 1, lettera e-bis) del Regolamento. Ai Gestori è inoltre vietato eseguire gli ordini acquisiti: essi hanno l’obbligo di trasmettere le disposizioni riguardanti la sottoscrizione e la compravendita di strumenti finanziari esclusivamente ai “soggetti che ricevono e perfezionano gli ordini”, che ne curano il perfezionamento;

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- agli investitori non professionali è imposto un “percorso di investimento consapevole” prima di poter generare un ordine di sottoscrizione, verificato attraverso la compilazione on-line di un questionario da cui risulti la presa visione delle informazioni e la comprensione delle caratteristiche e dei rischi dell’investimento. Ad essi, inoltre, si applicano le tutele previste dalla Direttiva MiFID (identificazione e profilatura) per investimenti di importo superiore a determinate soglie, singolarmente o su base annuale a meno che il Gestore non abbia scelto di introdurre la possibilità di concludere le operazioni integralmente on-line attraverso la verifica del livello di esperienza e conoscenza necessario agli investitori. In tale ultimo caso, ai gestori «autorizzati» sono richiesti specifici requisiti organizzativi/procedurali, al fine di effettuare la valutazione di appropriatezza, lasciando agli intermediari abilitati le attività relative alla costituzione della provvista e all’esecuzione delle operazioni (senza necessità di stipulare un contratto quadro in forma scritta);

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- ai Gestori di portali “autorizzati” è stata, da ultimo, prescritta l’adesione a un sistema di indennizzo a tutela degli investitori riconosciuto ai sensi dell’art. 59 del TUF39.

In alternativa, i gestori possono stipulare un’assicurazione a copertura della responsabilità per i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale, che preveda: a) per ciascuna richiesta di indennizzo, una copertura di almeno ventimila euro; b) per l’importo totale delle richieste di indennizzo, una copertura di almeno un milione di euro all’anno per i gestori che effettuano direttamente la verifica prevista dall’art. 13, comma 5-bis (c.d. verifica di appropriatezza), e di almeno cinquecentomila euro all’anno per gli altri gestori.

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