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fiscalita' e tassazione

La fiscalità e la tassazione nel crowdfunding sono riconducibili alla disciplina prevista per:
 

a) La regolamentazione dell'IVA e, dunque, l'applicazione dell'Imposta sul valore Aggiunto all'interno dei vari modelli di crowdfunding:

Per comprendere la disciplina dell'IVA, Imposta sul Valore Aggiunto, nel crowdfunding in Italia, bisogna tenere a mente le linee guida  sul tema che sono state dettate dalla Value Added Tax Commitee della Commissione Europa nel 2015. Si tratta di indicazioni non vincolanti, ma che - in ogni caso - risultano essenziali per poter avere un'idea generale su come orientarsi per l'applicazione dell'IVA nel nostro Paese; anche perché - per ora - gli enti nazionali competenti non hanno ancora divulgato alcuna informazione ufficiale sull'IVA nel crowdfunding.
In generale, dovrebbero - quindi - valere queste linee guida europee:

 

Equity:
- dal lato dell'emittente l'offerta di partecipazioni societarie è un'operazione esente dall'applicazione dell'IVA;
- dal lato dell'investitore l'acquisto di azioni o quote di società richiede l'applicazione dell'IVA solo nel caso in cui «il possesso delle partecipazioni sia accompagnato da un'interferenza diretta o indiretta nella gestione della società partecipata»;

 

Reward:

- quando il reward-based crowdfunding consiste in una prevendita di un oggetto o di un servizio si deve applicare l'IVA;

- quando le ricompense, beni o servizi, di una campagna hanno un valore simbolico, l'applicazione dell'IVA va valutata caso per caso; ma - in generale - andrebbe applicata a queste transazioni;

- quando il contributo dei backer (sostenitori) è assimilabile ad una vera e propria donazione, si ricade nella casistica del donation crowdfunding e, dunque, l'IVA non andrebbe applicata;

 

Social lending: qualora il soggetto che concede un prestito si occupi anche della relativa negoziazione e gestione è prevista l'esenzione dall'applicazione dell'IVA;

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b) Le esenzioni e gli sgravi fiscali previsti per l'equity crowdfunding, in particolare per quanto concerne le offerte delle start-up/PMI innovative sulle apposite piattaforme:

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L'investimento in equity crowdfunding, essendo strettamente collegato al finanziamento di start-up e le PMI innovative, gode di alcuni sgravi fiscali. In particolare sono previste detrazioni fiscali per le persone fisiche e crediti di imposta per le persone giuridiche, che si sono evolute nel corso del tempo.
Tali agevolazioni per l'equity crowdfunding «sono previste dall'art. 29 (commi 1, 4 e 7) del D.L. n. 179/2012 e sono riconosciute ai soggetti passivi IRPEF, di cui al Titolo I del TUIR (vale a dire persone fisiche, enti non commerciali, imprenditori individuali, soggetti che producono redditi in forma associata) ed ai soggetti passivi IRES, di cui al Titolo II dello stesso TUIR (ad esclusione delle start up innovative, degli incubatori certificati, degli organismi di investimento collettivo del risparmio - OICR - e delle altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative).
A seguito dell'intervento della legge di Bilancio 2017 (art. 1, commi 66-69), dal 1° gennaio 2017, la misura ordinaria delle agevolazioni è pari al 30%, autorizzata dalla Commissione Europea (SA 47184 18 settembre 2017) fino al 31 dicembre 2025. 
[...] Per soggetti IRPEF, l'incentivo si concretizza in una detrazione dall'imposta lorda pari (dal 1° gennaio 2017) al 30% delle somme investite nel capitale sociale di una o più start up innovative. L'investimento massimo detraibile non può eccedere l'importo di 1.000.000 di Euro, per ciascun periodo di importo agevolato, per un risparmio massimo conseguibile pari a 300.000 Euro anno. Per i soci di società in nome collettivo e in accomandita semplice l'importo per il quale spetta la detrazione è determinato in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili.
Se la detrazione supera l'imposta lorda, l'eccedenza può essere portata in detrazione entro i 3 anni successivi».
Per ottenere tali agevolazioni sarà necessario che l'investitore, nella propria dichiarazione dei redditi, richieda «alla start-up copia di una serie di documenti e certificazioni che questi dovrà produrre in sede di redazione del modello Unico, trai quali: certificazione che attesti il rispetto dei limiti massimi per i conferimenti relativamente al periodo di imposta in cui è stato fatto l'investimento; piano di investimento della start-up, contenente le informazioni dettagliate sull'oggetto della propria attività, sui prodotti e sull'andamento (attuale o previsto) delle vendite e dei profitti». 
«I soggetti IRES, invece, godono di una deduzione dal reddito pari (sempre dal 1° gennaio 2017) al 30% dei conferimenti rilevanti effettuati. L'investimento massimo deducibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di 1,8 milioni di Euro e comporta, quindi (considerando l'aliquota IRES al 24%), un risparmio IRES massimo all'anno di 129.600 Euro. Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, l'eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare».

Oltre ai suddetti incentivi, ve ne sono anche altri specifici previsti per il solo 2019 (previa autorizzazione della Commissione Europea).
In particolare, per le start-up innovative gli sgravi fiscali per il 2019 possono arrivare addirittura al 40% e al 50%. Nello specifico, il comma 218 dell'articolo 1 della Legge n. 145/2018 ha innalzato dal 30% al 40% le aliquote delle detrazioni e delle deduzioni previste a favore di chi investe nel capitale sociale di una start-up innovativa ed ha altresì aumentato dal 30% al 50% le aliquote dei soggetti IRES nei casi di acquisizione dell'intero capitale sociale di start-up innovative a condizione che l'intero capitale sociale sia mantenuto per almeno tre anni. Queste agevolazioni riguardano conferimenti in denaro, sottoscrizione di quote di OICR e conferimenti derivanti dalla conversione di obbligazioni convertibili in azioni o quote di nuova emissione.
Per quanto riguarda le PMI innovative, la Commissione Europea ha recentemente «reso noto di aver autorizzato gli incentivi fiscali all'investimento nel capitale di rischio» di tali società. «La misura assegna alle persone fisiche che investono in una PMI innovativa una detrazione dall'imposta sul reddito (IRPEF) pari al 30% dell'investimento, fino a un massimo di 1 milione di Euro; alle persone giuridiche spetta invece una deduzione dal reddito imponibile ai fini IRES anche in questo caso pari al 30% dell'investimento, fino a un massimo di 1,8 milioni di Euro». Tuttavia, la definitiva attuazione dell'incentivo richiede ancora «l'emanazione di un decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico». L'adozione di tale provvedimento parrebbe essere attesa per i primi mesi del 2019.

c) La tassazione del social lending, ovvero del cd. peer-to-peer o p2p lending (o, ancora, crowdlending);

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La tassazione del social lending crowdfunding, vale a dire dei prestiti online cd. peer-to-peer per privati e aziende, è stata rivista verso la metà di dicembre 2017.
In tal senso il legislatore italiano ha decretato che «dal 1° gennaio 2018 [...] sarà applicata un'aliquota al 26% sugli interessi percepiti da chi [...] presta denaro attraverso [...] piattaforme digitali. Nello specifico, il nuovo emendamento prevede la stessa tassazione applicata oggi ai redditi degli strumenti finanziari, anziché l'aliquota marginale applicata ai redditi personali IRPEF». «Nel dettaglio, l'emendamento modifica l'art. 44 del testo Unico delle imposte sui redditi, introducendo la specifica che le piattaforme fintech in questione devono essere gestite da società autorizzate da Banca d'Italia in quanto finanziarie ex art. 106 TUB e/o da istituti di pagamento e che le stesse piattaforme devono operare una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta sui redditi da capitale». In sostanza i portali saranno tenuti a fare da sostituto d'imposta.

 

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